Legge di Bilancio 2021 e Decreto “Milleproroghe” Novità normative sulla Lotteria degli scontrini e sulla trasmissione telematica dei corrispettivi. La pubblicazione in G.U. “sul filo di lana” della legge di Bilancio (L. 30.12.20, n. 178) e del Decreto Milleproroghe (DL 31.12.20, n. 183), ci consentono di poter affermare che:
1) L’obblico della Lotteria degli scontrini previsto per il 1° gennaio 2021 é rinviato e, come riportato nel sito Internet dell’Agenzla delle dogane e dei monopoli è fissato al 1° marzo 2021. II testo del decreto Mllleproroghe affida infatti la definizione della data di avvio a un provvedimento a doppia firma dei Direttori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate; 2) Parteciperanno solo gli acquisti effettuati dai consumatori esclusivamente mediante pagamento elettronico; in seguito anche con pagamento contanti. 3) Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica all’AE si applica a tutti gli esercenti, indipendentemente dai limiti di volume d’affari annuo. II periodo di “moratoria” delle sanzioni con utilizzo di una procedura “alternativa” dell’obbligo é infatti terminato, come stabilito, con il 31 dicembre 2020. Restano tuttavia ferme le ipotesi di esonero e la possibilita di adempiere l’obbligo tramite la procedura web messa a disposlzlone dall’AE (c.d. documento commerclale “on-line”); 4) Dal 1° gennaio 2021 é cessata Ia possibilità di usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di Registratori telematici; 5) La memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la consegna al cliente del documento commerciale o fattura a richiesta, deve avvenire “non oltre il momento di ultimazione dell’operazione” (quindi, Indipendentemente dal|’eventuale “non riscosso”); 6) Le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi hanno un loro proprio sistema sanzionatorio distinto da quello relativo a scontrini e ricevute fiscali; 7) Farmacie, ottici e gli altri operatori sanitari possono scegliere se inviare per tutto il 2021 il file XML corrispettivi al Sistema TS o all’AE, mentre dal 1° gennaio 2022 dovranno inviarlo esclusivamente al sistema TS. Per tali operatori resta fermo l’obbligo di inviare anche il file XML dati sanitari al sistema TS mediante il SW “gestionale”, ma integrato come da DM 19.12.20 (aliquote IVA/Natura, periodicità, ecc.); 8) Dal 1° gennaio 2021 per la fatturazione elettronica tramite Sdi occorre utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ver. 1.6.2.
Raccomandazioni: Per quanto riguarda I’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della Ioro trasmissione telematica (punto 3), Vi suggeriamo di informare tempestivamente gli esercenti che non abbiano ancora adempiuto all’installazione di un RT, del relativo rischio sanzioni. “Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; é stabilita una sanzione pari per ciascuna operazione; al 90% dell’imposta corrispondente all‘importo non memorizzato o non trasmesso (in precedenza la sanzione era pari al 100%) e, in ogni caso, la sanzione non puo’ essere inferiore a € 500 (art 6, commi 2-bis e 4 (19/ D. Lgs. n. 471/97 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021)”